Una delle specifiche che vengono fatte in fase di acquisizione di un immobile in vendita, di trattativa e di rogito notarile è legata al fatto che l’immobile sia antecedente o successivo, a livello costruttivo, del 1967. Perché? Scopriamolo insieme.
Se facciamo un salto indietro di qualche anno, esattamente nel 1985, vediamo che viene introdotto l’obbligo di menzionare negli atti di compravendita gli estremi della concessione edilizia e della concessione in sanatoria per gli edifici la cui costruzione fosse iniziata dopo il 02/03/1985, data di entrata in vigore della legge.
Nell’articolo 40 della stessa legge, viene specificato che il suddetto obbligo di menzionare gli estremi della concessione edilizia e della concessione in sanatoria, avrebbe riguardato tutti le opere a partire dal 02/09/1967, il giorno dopo l’entrata in vigore della cosiddetta “legge ponte”, il 01/09/1967. Per tutti gli immobili la cui costruzione è partita quindi prima del 01/09/1967 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale i proprietari dell’immobile dichiarano che l’inizio dei lavori è antecedente al 01/09/1967.
Volendo essere precisi, infine, c’è da distinguere la tipologia esatta dei documenti da produrre in base all’epoca di costruzione, quindi:
-
ante 01/09/1967, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
-
dal 01/09/1967 al 30/01/1977, la licenza edilizia;
-
dal 30/01/1977 al 30/06/2003, la concessione edilizia;
-
dopo il 30/06/2003, il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (DIA);
-
per le costruzioni prive di titolo abilitativo serve il titolo abilitativo in sanatoria.