Installare un ascensore nella propria abitazione privata o in condominio esistente è meno oneroso grazie alla legge di bilancio del 2022 la quale prevede una detrazione IRPEF del 75% suddivisa in 5 anni attraverso quote di uguale importo. Sono ammessi sia lo sconto in fattura che la cessione del credito pari alla detrazione spettante.
La detrazione è prevista per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile e spetta anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio privato, dunque deve garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
I tetti massimi di spesa previsti dal bonus ascensore sono :
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Oltre al tetto massimo di spesa, per accedere al bonus, è richiesto anche il rispetto di requisiti tecnici che la cabina dell’ascensore deve possedere:
- almeno 1 metro e 20 centimetri di profondità e 80 centimetri di larghezza, con la porta con una luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto;
- davanti alla cabina ci deve essere almeno 1 metro e 40 di spazio libero;
- le porte devono restare aperte almeno 8 secondi e chiudersi in minimo 4 secondi;
- al piano le porte devono sempre essere chiuse se l’ascensore è fermo.
Anche in caso di sostituzione dell’impianto, il bonus ascensore del 75% è ammette le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
E se non tutti i condòmini sono d’accordo? Dove l’installazione sia successiva, la proprietà dell’ascensore ricadrà sul condòmino o sui condòmini che hanno sostenuto le spese per l’impianto “purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque momento ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell’impianto ed in quelle di manutenzione dell’opera” (Cass. n. 20902/2010).
Chi non è interessato può dunque rinunciare a contribuire sia alle spese per la sua costruzione, sia all’uso, in quanto l’ascensore, pur essendo utilizzabile da tutti, rientra nella proprietà solo di chi lo ha voluto, nonostante sia ammesso “in qualsiasi tempo partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera” (art. 1121 c.c.).