Capita spesso che ci venga rivolto questo tipo di quesito: è possibile creare una finestra su di una facciata condominiale? Laddove magari c’è una stanza cieca o si ricavano due stanze da una originaria e serve una nuova finestra. Vediamo se è possibile farlo e come.
Va detto innanzitutto che la facciata condominiale fa parte dei cosiddetti beni comuni (citati nell’art. 1117 c.c.), beni di proprietà “comune e indivisa”. Lo stesso Codice civile stabilisce che “ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. L’unico passaggio che si rende necessario è la comunicazione all’amministratore di condominio dell’inizio dei lavori, comunicazione che lui girerà a sua volta agli altri condomini.
Tuttavia però, ci sono una serie di accorgimenti a cui fare attenzione. Si sente parlare spesso di “decoro architettonico”; si tratta di attenersi alle linee guida impostate dal costruttore. Ovviamente diventa un problema se si va, con l’apertura di una finestra, a modificare la simmetria del prospetto principale del fabbricato. Diverso è se l’operazione viene effettuata sul prospetto interno dove, magari, già qualcun altro ha apportato negli anni modifiche del genere. Non è possibile, successivamente, fare modifiche che creino problemi di stabilità strutturale all’immobile.
Si rende necessario comunicare tale apertura, attraverso una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune di appartenenza ma, se non si altera la sagoma dello stabile, non è necessario avere il permesso di costruire. Infine, bisogna tener conto di quanto previsto dal Codice civile in materia di distanze tra le costruzioni.
Tutto questo detto, il consiglio è sempre quello di farsi seguire da un tecnico di fiducia che possa dare dei consigli mirati e ottimizzare le risorse economiche e non.