L’IMU (Imposta Municipale Unica) è un’imposta diretta che ha sostituito l’ICI inglobando anche una parte dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari.
Per la prima casa è previsto ci sia esenzione se l’immobile rientra nelle seguenti categorie catastali:
A/2 – abitazioni di tipo civile;
A/3 – abitazioni di tipo economico;
A/4 – abitazioni di tipo popolare;
A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare;
A/6 – abitazioni di tipo rurale;
A/7 – abitazioni in villini.
Invece è previsto il pagamento dell’IMU se la prima casa è considerata di lusso rientrando nelle seguenti categorie catastali:
A/1 – abitazioni di tipo signorile;
A/8 – abitazioni in ville;
A/9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
A questo punto però è giusto fare una precisazione: in questo secondo caso, più che di prima casa è più corretto se parliamo di abitazione principale, quella nella quale il proprietario con la sua famiglia vivono ed hanno la residenza. Se questo non avviene e i proprietari vivono in un’abitazione ma hanno la residenza in un’altra abitazione nello stesso Comune, allora solo uno dei due immobili non sarà soggetto al pagamento dell’IMU.
In merito alle pertinenze invece, per quelle che rientrano nelle seguenti categorie catastali:
C/2 – magazzini e locali deposito;
C/6 – autorimesse;
C/7 – tettoie chiuse od aperte;
è prevista l’esenzione del pagamento IMU per una sola unità pertinenziale per ognuna delle tre categorie. Quindi ci potranno essere al massimo tre pertinenze per abitazione siano esse acquistate contestualmente all’abitazione stessa oppure in un secondo momento.